Art. 4.
(Monitoraggio).

      1. Il Ministero della salute, anche avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale, al fine di acquisire elementi sulle cause e l'entità del fenomeno e sul suo collegamento con gli orari di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nonché con l'abuso di sostanze stupefacenti, alcoliche e superalcoliche.
      2. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione o del Ministro dell'università e della ricerca, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, di concerto con i Ministri dei trasporti e della solidarietà sociale, nell'ambito delle iniziative e dei programmi sociali, scolastici e dei corsi universitari, sono previsti piani di informazione

 

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dei giovani sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dall'insufficienza di riposo notturno.